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Certificazione
dei negozi: strumento per la garanzia
e la fiducia del consumatore
1. Per i NEGOZI che vendono o vogliono
vendere prodotti biologici importante è il rapporto di
fiducia con il consumatore!
A fronte
della sempre maggiore richiesta di garanzie da parte dei consumatori,
è auspicabile che tutti gli esercizi che vendono, o vogliano
vendere, prodotti biologici, si assoggettino al controllo di uno
degli Organismi di Controllo autorizzati.
L’Istituto per la Certificazione Etica ed Ambinetale, in particol are,
tiene conto dello stretto legame esistente con il sistema produttivo
locale a garanzia di una maggiore freschezza del prodotto offerto.
La certificazione garantisce contro la concorrenza sleale, assicura
il consumatore e permette una verifica costante della corretta gestione
della propria attività.
2.
Cosa significa certificare la propria attività
Sono
previsti due livelli distinti, ma complementari:
a) l’assoggettamento al Regime di Controllo
CEE 2092/91, obbligatorio per tutti i produttori e trasformatori
della filiera agroalimentare;
b) la verifica della conformità ai Disciplinari
predisposti dal più importante organismo culturale del biologico
in Italia, l’Associazione Italiana per l’Agricoltura
Biologica, relativi all’intera gestione del punto vendita.
Adeguandosi
alle norme vigenti in materia di agricoltura biologica ed ai disciplinari
AIAB il negozio può garantire ai consumatori il rispetto
dei principi basilari del biologico e delle leggi che tutelano la
provenienza e la qualità dei prodotti.
3.
Ecco i punti da tenere presenti per adeguare il proprio negozio
al sistema di certificazione ICEA
Primo
qualificazione dei fornitori attraverso la redazione di un elenco
fornitori, periodicamente aggiornato
Il registro deve menzionare: N° d’ordine, denominazione,
assoggettamento o meno al Regime di Controllo CEE, il relativo Organismo
di Controllo (O.d.C.), tipologia dei prodotti, se il prodotto è
sfuso o confezionato.
Tutti gli stabilimenti di preparazione, confezionamento e condizionamento
di prodotti da agricoltura biologica, devono essere necessariamente
sottoposti al Regime di Controllo CEE.
Il regolare assoggettamento può essere verificato richiedendo
copia dell’attestato di conformità della ditta fornitrice
rilasciato dal suo O. d. C.
N.B.:
il fornitore non ha l’obbligo dell’assoggettamento al
Regime di Controllo CEE solo quando commercializza prodotti che
non sono stati lavorati e confezionati presso propri stabilimenti
e tale prodotto è riposto in contenitori integri dotati di
regolare etichetta e/o fascetta che identifica univocamente il prodotto.
Secondo Qualificazione
delle forniture
Nel
caso di prodotto confezionato, l’etichetta deve riportare
la corretta denominazione del prodotto (corrispondente a quella
del Ddt), corretto riferimento al metodo di produzione, nome dell’
O. d. C. e corrispondente autorizzazione ministeriale, codice di
autorizzazione.
Nel caso di prodotto sfuso, è necessario sempre richiedere
al fornitore i certificati di lotto/partita dal suo O. d. C., che
rilascerà a transazione avvenuta.
Terzo Registro prodotti
in entrata.
Dati
obbligatori: data di ricevimento prodotti, nome fornitore, n°
e data Ddt o fattura.
Dati facoltativi: tipologia del prodotto, quantità.
Segue>>
dalla società Igea e dall'Associazione SunTesis.
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