In
agricoltura biologica le produzioni animali sono intese in via
di principio come fattore di equilibrio dei sistemi di produzione
agricole, “rispondendo alle esigenze di elementi nutritivi
delle colture e migliorando la sostanza organica del suolo. Esse
contribuiscono a creare e a mantenere rapporti di complementarietà
fra terra e vegetale, vegetali ed animali, animale e terra”.
L’allevamento biologico implica prima di tutto il rispetto
della natura e del comportamento degli animali. Regole impegnative
sono quindi fissate per l’alimentazione del bestiame, la
prevenzione e la cura delle malattie, le strutture destinate agli
allevamenti, la provenienza degli animali…
L’allevamento biologico è un alle
vamento
collegato alla coltivazione della terra. Non sono ammessi gli
allevamenti cosiddetti “senza terra”; il patrimonio
di bestiame deve essere proporzionato e rapportato alla superficie
foraggera disponibile, alla località e alle condizioni
climatiche. La consistenza numerica del bestiame non deve superare
le 2 U.B.A./ha.
L’alimentazione deve essere realizzata con foraggi di derivazione
biologica. E’ permesso l’impiego di foraggi acquistati
solo come integrazione alla razione di base di foraggi prodotti
in azienda. Le malattie degli animali vanno innanzitutto prevenute,
con la scelta oculata della
specie e della razza da allevare e la realizzazione di tutte quelle
pratiche finalizzate ad assicurare condizioni di benessere, che
rendono forte l’animale, in grado di affrontare con le proprie
difese naturali le cause di malattia.
Le strutture destinate agli animali devono essere spaziose, ben
areate e prevedere la libera deambulazione degli animali al chiuso
ed all’aperto.
Scelta
e origine degli animali
I criteri di scelta delle specie e delle razze devono basarsi
sulla loro capacità di adattamento, sulla loro vitalità
e la resistenza alle malattie. Da preferire razze autoctone, longeve
ed adatte a valorizzare le particolarità del territorio,
specie se trattasi di aree marginali difficili.
Gli animali di norma devono provenire da allevamenti biologici.
La normativa prevede per tale principio delle transitorie deroghe
nei casi di costituzione del patrimon
io
zootecnico, per il rinnovo e la ricostituzione del patrimonio
zootecnico. Altre deroghe sono previste per l’incremento
naturale del bestiame e l‘introduzione di maschi riproduttori.
Alimentazione
e cure veterinarie
L’allevamento biologico persegue un’alimentazione
del bestiame finalizzata all’ottenimento di prodotti di
qualità, nel
rispetto della natura e della fisiologia degli animali.
È vietata l’alimentazione forzata.
Gli animali devono essere alimentati con foraggi provenienti da
agricoltura biologica, possibilmente derivanti dalle produzioni
aziendali.
La percentuale massima autorizzata di alimenti convenzionali è,
per gli erbivori del 5% (nel periodo dal 25 agosto 2005 al 31
dicembre 2007) e per le altre specie pari al 15% (nel periodo
dal 25 agosto 2005 al 31 dicembre 2007) del 10% (nel periodo dal
1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009) e del 5% (nel periodo dal
1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2011).
Nella razione giornaliera, fatta eccezione per il periodo di transumanza,
è pari al 25% sulla sostanza secca. Non sono permessi integratori
ed additivi chimici di sintesi.
Per la cura delle malattie sono da preferire prodotti fitoterapici,
omeopatici, ecc.
Non è ammesso l’uso di ormoni per sincronizzare gli
estri.
Spazi
liberi e aperti
L’animale deve vivere in condizioni di benessere che più
si avvicinano al suo ambiente naturale, deve poter accedere ad
uno spazio aperto, pascolare, avere uno spazio sufficiente di
deambulazione.
I locali di stabulazione devono garantire un’area di riposo
confortevole, asciutta e pulita, adeguato accesso all’acqua,
più del 50% della superficie calpestabile deve essere solida
per evitare lesioni alle zampe.