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L’allevamento biologico degli animali


In agricoltura biologica le produzioni animali sono intese in via di principio come fattore di equilibrio dei sistemi di produzione agricole, “rispondendo alle esigenze di elementi nutritivi delle colture e migliorando la sostanza organica del suolo. Esse contribuiscono a creare e a mantenere rapporti di complementarietà fra terra e vegetale, vegetali ed animali, animale e terra”.
L’allevamento biologico implica prima di tutto il rispetto della natura e del comportamento degli animali. Regole impegnative sono quindi fissate per l’alimentazione del bestiame, la prevenzione e la cura delle malattie, le strutture destinate agli allevamenti, la provenienza degli animali…
L’allevamento biologico è un allevamento collegato alla coltivazione della terra. Non sono ammessi gli allevamenti cosiddetti “senza terra”; il patrimonio di bestiame deve essere proporzionato e rapportato alla superficie foraggera disponibile, alla località e alle condizioni climatiche. La consistenza numerica del bestiame non deve superare le 2 U.B.A./ha.
L’alimentazione deve essere realizzata con foraggi di derivazione biologica. E’ permesso l’impiego di foraggi acquistati solo come integrazione alla razione di base di foraggi prodotti in azienda. Le malattie degli animali vanno innanzitutto prevenute, con la scelta oculata della specie e della razza da allevare e la realizzazione di tutte quelle pratiche finalizzate ad assicurare condizioni di benessere, che rendono forte l’animale, in grado di affrontare con le proprie difese naturali le cause di malattia.
Le strutture destinate agli animali devono essere spaziose, ben areate e prevedere la libera deambulazione degli animali al chiuso ed all’aperto.

 

Scelta e origine degli animali



I criteri di scelta delle specie e delle razze devono basarsi sulla loro capacità di adattamento, sulla loro vitalità e la resistenza alle malattie. Da preferire razze autoctone, longeve ed adatte a valorizzare le particolarità del territorio, specie se trattasi di aree marginali difficili.
Gli animali di norma devono provenire da allevamenti biologici. La normativa prevede per tale principio delle transitorie deroghe nei casi di costituzione del patrimonio zootecnico, per il rinnovo e la ricostituzione del patrimonio zootecnico. Altre deroghe sono previste per l’incremento naturale del bestiame e l‘introduzione di maschi riproduttori.

 

 

 

Alimentazione e cure veterinarie


L’allevamento biologico persegue un’alimentazione del bestiame finalizzata all’ottenimento di prodotti di qualità, nel rispetto della natura e della fisiologia degli animali.
È vietata l’alimentazione forzata.
Gli animali devono essere alimentati con foraggi provenienti da agricoltura biologica, possibilmente derivanti dalle produzioni aziendali.
La percentuale massima autorizzata di alimenti convenzionali è, per gli erbivori del 5% (nel periodo dal 25 agosto 2005 al 31 dicembre 2007) e per le altre specie pari al 15% (nel periodo dal 25 agosto 2005 al 31 dicembre 2007) del 10% (nel periodo dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009) e del 5% (nel periodo dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2011).
Nella razione giornaliera, fatta eccezione per il periodo di transumanza, è pari al 25% sulla sostanza secca. Non sono permessi integratori ed additivi chimici di sintesi.
Per la cura delle malattie sono da preferire prodotti fitoterapici, omeopatici, ecc.
Non è ammesso l’uso di ormoni per sincronizzare gli estri.

Spazi liberi e aperti


L’animale deve vivere in condizioni di benessere che più si avvicinano al suo ambiente naturale, deve poter accedere ad uno spazio aperto, pascolare, avere uno spazio sufficiente di deambulazione.
I locali di stabulazione devono garantire un’area di riposo confortevole, asciutta e pulita, adeguato accesso all’acqua, più del 50% della superficie calpestabile deve essere solida per evitare lesioni alle zampe.

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