Derrate
dotate di confezione ed etichetta
Il D.M. 18354 del 27 Novembre 2009, ad integrazione
di quanto già previsto dal Reg. CE 834/07 e CE 889/08, prevede
le seguenti (vedi anche esempi nelle pagine successive):
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| PRODOTTO
BIOLOGICO
Controllato da ICEA
Organismo di Controllo autorizzato dal MiPAAF: IT BIO 006
Codice Operatore n° A0000 |
| Tutte
le etichette, fascette, imballaggi primari e secondari che accompagnano
il prodotto fino al consumatore costituiscono “etichetta”,
pertanto le indicazioni relative al metodo di produzione biologico
riportate su tali supporti devono sempre rispettare quanto previsto
dai regolamenti CE 834/07 e CE 889/08 ed essere autorizzate
esplicitamente da ICEA. (Linea
Guida Etichettatura ICEA) |
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Prodotti
vegetali in conversione
I prodotti di origine vegetale in conversione
possono recare la dicitura «prodotto in conversione all'agricoltura
biologica» alle seguenti condizioni:
a) prima del raccolto sia trascorso un periodo di conversione
di almeno dodici mesi;
b) il prodotto contenga solo un
ingrediente di origine agricola.
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Prodotti
pluri-ingrediente
Il regolamento comunitario prevede che
le indicazioni al metodo di produzione biologico siano diversificati
in relazione alla percentuale di ingredienti
di origine agricola vegetali ed animali biologici utilizzati
nella preparazione
Ingredienti
Origine Agricola maggiore o uguale 95% In
questo caso la dicitura «biologico / bio / eco / organic»
può figurare, ben visibile, nella denominazione di vendita
del prodotto (senza particolari vincoli di tipo del carattere,
dimensioni e colore) a patto che: |
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