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ETICHETTATURA
Derrate dotate di confezione
ed etichetta
Il D.M.
18354 del 27 Novembre 2009, ad integrazione di quanto già
previsto dal Reg. CE
834/07 e CE 889/08, prevede le seguenti (vedi anche esempi
nelle pagine successive): Linee
Guida Etichettatura BIO
PRODOTTO BIOLOGICO
(*)
Controllato da ICEA
Organismo di Controllo autorizzato dal MiPAAF: IT BIO 006
(**)
Codice Operatore n° A0000 (***)
(*) «bio», «da agricoltura
biologica» o «in conversione all’agricoltura
biologica»
(**) IT= Italia BIO= Biologico 006 = I.C.E.A. (Istituto
Certificazione Etica ed Ambientale)
(***) A1234 Codice identificativo univoco attribuito da
ICEA all’operatore controllato
Le diciture di controllo sopraindicate sono richieste per
tutti i prodotti ottenuti e
commercializzati sul mercato italiano. Negli altri Paesi
UE normalmente sono richiesti
esclusivamente i codici di controllo previsti all’art.
58 del Reg. CE 889/08.
a)
Prodotto ortofrutticolo fresco

b)
Prodotto Trasformato
Prodotti
caratterizzati da una percentuale di ingredienti di origine
agricola certificati UGUALE O SUPERIORE al 95%
In questo caso la dicitura «biologico / bio / eco / organic»
può figurare, ben visibile, nella
denominazione di vendita del prodotto (senza particolari vincoli
di tipo del carattere,
dimensioni e colore) a patto che:
• gli ingredienti di origine bio siano chiaramente identificati
nella lista degli ingredienti
(es. con un richiamo asterisco: *biologico);
• gli ingredienti che non sono di origine agricola (additivi,
aromi naturali, coadiuvanti
tecnologici, ecc.) siano espressamente contemplati dal Reg.
CE 889/08, art. 27 e
allegato VIII;
• gli ingredienti di origine agricola non prodotti con
metodo biologico rientrino tra
quelli espressamente autorizzati nell’allegato IX del
Reg. CE 889/08 (prodotti non
disponibili da agricoltura biologica nell’Unione Europea).

c) Prodotto in Conversione

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