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Derrate dotate di confezione ed etichetta
Il D.M. 18354 del 27 Novembre 2009, ad integrazione di quanto già previsto dal Reg. CE 834/07 e CE 889/08, prevede le seguenti (vedi anche esempi nelle pagine successive):

PRODOTTO BIOLOGICO
Controllato da ICEA
Organismo di Controllo autorizzato dal MiPAAF: IT BIO 006
Codice Operatore n° A0000
Tutte le etichette, fascette, imballaggi primari e secondari che accompagnano il prodotto fino al consumatore costituiscono “etichetta”, pertanto le indicazioni relative al metodo di produzione biologico riportate su tali supporti devono sempre rispettare quanto previsto dai regolamenti CE 834/07 e CE 889/08 ed essere autorizzate esplicitamente da ICEA. (Linea Guida Etichettatura ICEA)
Prodotti vegetali in conversione
I prodotti di origine vegetale in conversione possono recare la dicitura «prodotto in conversione all'agricoltura biologica» alle seguenti condizioni:
a) prima del raccolto sia trascorso un periodo di conversione di almeno dodici mesi;

b) il prodotto contenga solo un ingrediente di origine
agricola.
Prodotti pluri-ingrediente
Il regolamento comunitario prevede che le indicazioni al metodo di produzione biologico siano diversificati in relazione alla percentuale di ingredienti di origine agricola vegetali ed animali biologici utilizzati nella preparazione

Ingredienti Origine Agricola maggiore o uguale 95%
In questo caso la dicitura «biologico / bio / eco / organic» può figurare, ben visibile, nella denominazione di vendita del prodotto (senza particolari vincoli di tipo del carattere, dimensioni e colore) a patto che:
 
• gli ingredienti di origine bio siano chiaramente identificati nella lista degli ingredienti (es. con un richiamo asterisco: *biologico);
• gli ingredienti che non sono di origine agricola (additivi, aromi naturali, coadiuvanti tecnologici, ecc.) siano espressamente contemplati dal Reg. CE 889/08, art. 27 e allegato VIII;
• gli ingredienti di origine agricola non prodotti con metodo biologico rientrino tra quelli espressamente autorizzati nell’allegato IX del Reg. CE 889/08 (prodotti non disponibili da agricoltura biologica nell’Unione Europea).

Ingredienti Origine Agricola inferiore al 95%

In questo caso i riferimenti all’agricoltura biologica possono essere riportati esclusivamente nell’elenco degli ingredienti (es. con un richiamo asterisco: *biologico), unitamente al tenore percentuale di ingredienti bio in rapporto al totale degli ingredienti agricoli

UTILIZZO DELLE DEL LOGO COMUNITARIO
Dal 1 luglio 2010 tutti i prodotti biologici confezionati, etichettati e chiusi in unità singole di vendita che contengono una percentuale di ingredienti di origine agricola bio superiore o uguale al 95% (o siano mono ingrediente), DEVONO riportare in etichetta l’apposito logo comunitario descritto in allegato XI del Reg. CE 889/08.

 
RIFERIMENTI AL CONTROLLO E CERTIFICAZIONE ICEA
ICEA mette a disposizione degli operatori licenziatari un apposito layout grafico (bollino Icea) utile ai fini della corretta indicazione del logo UE, delle diciture di conformità e dei codici di controllo previsti dalle normative vigenti.
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