OGM IN PRODOTTI da AGRICOLTURA BIOLOGICA
Decreto di archiviazione del Tribunale di Treviso, 28 maggio 2005.
Il procedimento penale oggetto della Sentenza in epigrafe trae origine dalla contestazione al legale rappresentante di un’azienda alimentare del reato continuato, consistente nella violazione degli artt. 5 lett. a) della legge 283/1962 (vendita di sostanze trattate in modo da variarne la composizione naturale) e dell’art. 515 c.p. (frode nell’esercizio del commercio) per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, posto in commercio farina di mais presentata come “da agricoltura biologica” anche se contaminata dalla presenza di mais G.M. Mon. 810.
Il procedimento penale è stato di recente archiviato per infondatezza della notizia di reato in quanto, gli accertamenti svolti dagli organi inquirenti hanno portato il G.I.P. ad escludere sia il dolo generico, richiesto per la configurabilità del delitto di cui all’art. 515 c.p., sia gli estremi della colpa richiesta per l’ipotesi contravvenzionale di cui alla L. 283/1962, dovendo la contaminazione, accertata peraltro in quantità trascurabili, ricondursi a caso fortuito.
Ed invero la difesa dell’azienda imputata ha evidenziato che ogni singolo lotto di prodotto alimentare posto in commercio era sottoposto a campionatura e a conseguente analisi con specifica ricerca di DNA transegenico, sia ad opera del produttore-fornitore sia ad opera dell’acquirente-distributore, con ciò dimostrando l'insussistenza dell’elemento soggettivo (dolo o colpa) dei reati contestati.